(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 5 luglio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e intervento 1. Al fine di favorire la ricostituzione, quantitativa e qualitativa, del patrimonio zootecnico abbattuto a causa degli adempimenti derivanti dai piani obbligatori di risanamento da tubercolosi bovina, la Regione puo' concedere un compenso integrativo dell'indennita' di abbattimento che viene corrisposta ai sensi della normativa nazionale vigente. 2. Il compenso di cui al comma 1, e' concesso a condizione che risulti rispettata dall'allevatore richiedente, la normativa concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi.