(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 21 del 5 luglio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Finalita' e intervento
    1.   Al  fine  di  favorire  la  ricostituzione,  quantitativa  e
qualitativa,  del  patrimonio  zootecnico  abbattuto  a  causa  degli
adempimenti   derivanti  dai  piani  obbligatori  di  risanamento  da
tubercolosi bovina, la Regione puo' concedere un compenso integrativo
dell'indennita'  di abbattimento che viene corrisposta ai sensi della
normativa nazionale vigente.
    2.  Il  compenso  di cui al comma 1, e' concesso a condizione che
risulti   rispettata   dall'allevatore   richiedente,   la  normativa
concernente   la   bonifica   sanitaria   degli   allevamenti   dalla
tubercolosi.